TITOLO I
COSTITUZIONE
Art. 1 Denominazione
L' “ASSOCIAZIONE IOLANDA GAZZERRO” è un’associazione senza scopo di lucro.
Art. 2 Scopo
L’Associazione intende operare per conservare la memoria del contributo dato da Iolanda Gazzerro al teatro, con il suo lavoro e la sua passione per l’arte e le discipline dello spettacolo. L’Associazione ha finalità culturali ed intende operare principalmente nel campo del teatro, promuovendo e aiutando concretamente le istanze artistiche dei giovani, l’avviamento al lavoro e la maturazione professionale dei giovani che desiderano impegnarsi e operare nel campo del teatro e più in generale dello spettacolo d’arte e di cultura.
L’associazione intende valorizzare e supportare il lavoro, spesso oscuro, svolto in teatro dalle figure professionali organizzative, amministrative e tecniche e sostenere la formazione professionale dei giovani.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, l’Associazione potrà:
a. operare in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, aderire e sostenere iniziative di soggetti terzi, ottenere a sua volta finanziamenti e sostegni da terzi;
b. promuovere, finanziare, sostenere e realizzare direttamente ogni iniziativa e attività culturale, riconducibile ai propri scopi statutari, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
studi, ricerche, convegni e seminari;
laboratori, corsi, tirocini e stage formativi
premi e borse di studio
commissioni di nuove opere
pubblicazioni
allestimento e rappresentazione di spettacoli.
L’ “Associazione Iolanda Gazzerro” potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od
indirettamente, a soggetti svantaggiati.
L’ Associazione sarà parte attiva nell’attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della collettività, relativamente alla promozione di tutti gli atti che possano favorire la diffusione della cultura teatrale.
L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Fondazioni, Istituti ed Enti nazionali ed esteri, pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi statutari.
L' Associazione non ha fine di lucro e durante la sua vita è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità dell'Associazione sono determinate e disciplinate dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 4 Sede Sociale
La sede dell'Associazione è in Napoli, Via Salita Arenella n. 33, 80128 Napoli.
Art. 5 Soci
L'Associazione si compone di soci fondatori, ordinari e sostenitori;
i soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'associazione;
i soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale di ammissione, definita dal Consiglio Direttivo, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione;
i soci sostenitori sono coloro che versano all'Associazione un contributo una tantum nella misura minima stabilita ogni anno dalla Assemblea.
Gli associati ordinari e sostenitori sono da intendersi, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche pubbliche e private.
Art. 6 Ammissione dei soci
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di un socio fondatore od ordinario.
Sono espressamente vietate le ammissioni che prevedano una temporanea partecipazione alla vita dell'associazione.
I nuovi associati dovranno osservare le disposizioni del presente statuto nonché tutte le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.
Art. 7 Dimissioni ed esclusione
La qualità di socio si perde:
per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
per esclusione, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dall'Assemblea senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio.
Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE
Art. 8 Presidenza dell'Associazione
L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori e ordinari, il quale è anche Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di suo impedimento o assenza, la rappresentanza dell'associazione spetta al Vice Presidente.
Art. 9 Consiglio Direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente dell'Associazione.
Possono essere eletti nel Consiglio direttivo solo i soci fondatori e ordinari.
Art. 10
La durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo è di
cinque anni. I membri uscenti sono sempre rieleggibili.
Art. 11
Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo.
Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall'assemblea cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del consigliere che egli aveva sostituito.
Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall'assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio Direttivo
rimarranno nondimeno valide.
Art. 12 Poteri del Consiglio
Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Art. 13
Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all'associazione, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.
Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Tesoriere che dura in carica cinque anni.
Art. 14 Deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
Art. 15
Le decisioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.
Art. 16
Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente o del Segretario.
Art. 17
Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.
Art. 18 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dai beni immobili e mobili acquisiti dall'Associazione e risultanti dal libro degli inventari;
dalle quote sociali versate all’atto dell’ammissione dai soci;
dalle sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche e dagli Istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;
dalle liberalità tra vivi e mortis causa;
da ogni privata oblazione;
in genere da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibili con le norme contenute nel presente Statuto.
Art. 19
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea dovrà approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo accompagnato dalla relazione del Tesoriere.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO III
ASSEMBLEA
Art. 20
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio a mezzo di delega scritta; nessuno può cumulare più di tre voti compreso il proprio.
Le persone giuridiche sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata.
Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Art. 21
L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno dietro convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviarsi ai soci almeno tre giorni prima dell'assemblea.
L'assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci.
Art. 22 Presidenza dell'Assemblea
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza di quest'ultimo, l'assemblea nomina il proprio Presidente nell'ambito dei consiglieri presenti.
Il presidente nomina il segretario.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in assemblea.
Art. 23 Deliberazioni
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano secondo quanto disposto dal Presidente dell'Assemblea.
Art. 24
Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Art. 25 Poteri dell'assemblea
L'assemblea:
elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
approva i bilanci annuali dell’Associazione;
delibera tra le proposte del Consiglio Direttivo i progetti e le iniziative da realizzare;
delibera le eventuali adesioni dell'Associazione ad associazioni e federazioni che
perseguano scopi similari;
delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;
delibera le modifiche dello Statuto;
delibera lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 26
Le modifiche di Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea.
Art. 27 Scioglimento
In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'assemblea nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione.
Tale liquidatore avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.
Art. 28
Verificatosi lo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione o Ente con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Firmato:
Francesco Gazzerro
Clelia Iannella Gazzerro
Patrizia Gazzerro
Giuseppe Gazzerro
Pietro Valenti
Luigi Pedroni
Patrizia Cuoco
Barbara Regondi
Anna Bergamin
Eduardo Sammartino
Fabrizio Orlandi
Maria Merelli



